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D.M. LL.PP.. 22/05/2001 n. 12/2001
a) acquistando le strutture o i componenti prodotti industrialmente e impiegando la propria organizzazione di impresa e le proprie maestranze per porli in opera e realizzare le lavorazioni integrative e di completamento;
b) acquistando le strutture o i componenti prodotti industrialmente e affidando ad un’impresa subappaltatrice in possesso della necessaria qualificazione la posa in opera e la realizzazione delle lavorazioni integrative e di completamento (in tal caso l’importo del subcontratto incide sulla quota del 30% dell’importo della categoria prevalente subappaltabile soltanto se sono presenti le condizioni di cui all’art. 18, comma 12, della Legge n. 55/90 e dell’art. 141, comma 5, del DPR. n. 554/1999);
c) affidando l’esecuzione dell’intera prestazione (fornitura, posa in opera ed esecuzione delle lavorazioni integrative e di completamento) ad un su- bappaltatore in possesso di adeguata qualificazione (in tal caso l’importo del subcontratto incide sulla quota del 30% dell’importo della categoria prevalente subappaltabile soltanto se sono presenti le condi zioni di cui all’art. 18, comma 12, della Legge n. 55/90 e 141, comma 5, del DPR n. 554/1999). Va, infine, rilevato che l’insieme delle disposizioni sono coerenti con l’obiettivo di realizzare opere di qualità e di garantire un adeguato livello di concorrenza fra le imprese. Da un lato, infatti, è assicurata alle imprese una sufficiente autonomia di organizzazione imprenditoriale e dall’altro è prevista che la esecuzione delle diverse lavorazioni sia effettuata soltanto da imprese qualificate. Con riferimento, poi, al secondo quesito proposto dalla Finco, va considerato che l’art. 72, comma 4, del DPR. n. 554/1999 individua le strutture e gli impianti che, ai sensi dell’art. 13, comma 7, della Legge n. 109/1994 costituiscono le “opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica..”e la cui esecuzione, qualora ciascuna di esse superi la quota del 15% dell’importo totale dell’appalto, non può essere affidata in subappalto ma deve essere posta in essere direttamente dall’affidatario, fatta salva la possibilità di costituire associazione temporanea di imprese. La lettera l) del 4° comma della disposizione regolamentare in esame ricomprende tra le lavorazioni indicate “la fornitura e posa in opera di strutture e di elementi prefabbricati prodotti industrialmente”. Ciò premesso e tenuto conto del fatto che la norma regolamentare indicata non restringe il campo di applicazione della disposizione alle sole strutture prefabbricate in cemento armato ma richiede soltanto che le strutture e gli elementi prefabbricati siano prodotti industrialmente, può ritenersi che nella categoria in esame rientrino, oltre alle lavorazioni di cui alla declaratoria della categoria OS13, cui si è fatto riferimento nella nota illustrativa dei bandi tipo di questa Autorità di vigilanza, anche quelle di cui alla categoria OS18 e OS33. Con l’occasione, può anche precisarsi che la lettera e) del suddetto comma 4 si riferisce non solo alla categoria OS30, come specificato nella nota illustrativa dei bandi tipo di questa Autorità, ma anche gli impianti di cui alle categorie OS16, OS17 e OS19 in quanto la suddetta lettera e) non specifica che essa riguarda solo impianti interni. Conclusivamente, l’Autorità alla luce delle considerazioni e valutazioni prima illustrate ritiene che:
a) il comma 12 dell’articolo 18, della Legge n. 55/90 stabilisce, per le finali tà proprie della Legge stessa, le condizioni in base alle quali devono in tendersi subappalti di lavori e, pertanto, sottoposti alle altre disposizioni del suddetto articolo 18, i subaffidamenti delle attività diverse da quelle che costituiscono lavori;
b) la specificazione contenuta nel comma 5 dell’articolo 141 del DPR 554/1999, si riferisce esclusivamente alle prestazioni, assimilabili ai lavori, che rientrano nella categoria prevalente;
c) le attività riportate nelle categorie di cui all’allegato A del DPR 34/2000, qualunque sia la relativa specificazione contenuta nella declaratoria, sono da ritenersi lavori in quanto non possono che rapportarsi al disposto dell’articolo 3 del DPR 34/2000, il quale fa riferimento alla esecuzione di opere generali ed di opere specializzate che vanno intese come risultato di lavori e non di semplici forniture e posa in opera di beni e, pertanto, ad esse si applicano le disposizioni di cui all’articolo 18 della Legge 55/90 con esclusione del comma 12;
d) le parti degli interventi costituite da forniture con posa in opera, qualora non rientranti (o non sia stato ritenuto che fossero rientranti) in una delle categorie generali o specializzate di cui all’allegato A al DPR n. 34/2000, vanno considerate facenti parte della categoria prevalente; quelle che sono equiparabili ai lavori, ai sensi dell’articolo 18, comma 12, della Legge n. 55/90 e l’art. 141, comma 5, del DPR n. 554/1999, qualora subappaltate, incidono sulla quota del 30% dell’importo della categoria prevalente subappaltabile; quelle che non rispettano tale caratteristica, qualora subappaltate, non incidono sulla quota del 30% dell’importo della categoria prevalente subappaltabile;
e) nell’ambito della categoria specializzata “fornitura e posa in opera di strutture e di elementi prefabbricati prodotti industrialmente” di cui all’art. 72, comma 4, lett. l) del DPR n. 554/1999, vanno ricondotte, oltre alle lavorazioni previste nella categoria OS13 dell’allegato A del DPR n. 34/2000, anche le lavorazioni previste nelle categorie OS18 ed OS33 dello stesso allegato;
f) nell’ambito della categoria specializzata “installazione, gestione e manutenzione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi e simili” di cui all’articolo 72, comma 4, lettera e), del DPR 554/1999, vanno ricondotte, oltre alle lavorazioni previste nella categoria OS30 dell’allegato A del DPR 34/2000, anche le lavorazioni previste nelle categorie OS16, OS17 e OS19 dello stesso allegato. Il Segretario Il Presidente Maria Esposito prof. Francesco Garri
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